La Corte Costituzionale: inammissibile il referendum sull’autonomia differenziata

“La Consulta ha dichiarato inammissibile il referendum abrogativo della legge sull’Autonomia differenziata delle Regioni. Ora… avanti tutta”. Questo il commento a caldo da parte del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, convinto sostenitore dell’autonomia differenziata.

Ad emettere la sentenza sono stati gli undici giudici della Corte Costituzionale. La Corte ha rilevato che “l’oggetto e la finalità del quesito non risultano chiari“: ciò “pregiudica la possibilità di una scelta consapevole da parte dell’elettore“.  Secondo Palazzo della Consulta, “il referendum verrebbe ad avere una portata che ne altera la funzione, risolvendosi in una scelta sull’autonomia differenziata, come tale, e in definitiva sull’articolo 116, terzo comma, della Costituzione; il che non può essere oggetto di referendum abrogativo, ma solo eventualmente di una revisione costituzionale“. La sentenza sarà depositata nei prossimi giorni.

La Consulta si era già espressa il mese scorso in merito alla cosiddetta ‘legge Calderoli‘, sottolineando – ai fini di compatibilità costituzionali – la necessità di correzioni su sette profili della stessa legge: dai Livelli essenziali di prestazione (Lep) alle aliquote sui tributi.

La Consulta ha dichiarato, invece, ammissibili altri i cinque referendum:

  • la richiesta di referendum abrogativo denominata “Cittadinanza italianaDimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana”;
     
  • la richiesta di referendum abrogativo denominata “Contratto di lavoro a tutele crescenti – disciplina dei licenziamenti illegittimi”;
     
  • la richiesta di referendum abrogativo denominata “Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità”;
     
  • la richiesta di referendum abrogativo denominata “Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi”;
     
  • la richiesta di referendum abrogativo denominata “Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”.

In attesa del deposito delle sentenze, previsto nei prossimi giorni, l’Ufficio comunicazione e stampa della Consulta fa sapere che la Corte ha ritenuto ammissibili i quesiti referendari perché le rispettive richieste non rientrano in alcuna delle ipotesi per le quali l’ordinamento costituzionale esclude il ricorso all’istituto referendario. Per i quesiti dichiarati ammissibili, i cittadini saranno chiamati alle urne in una data compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno, come previsto dalla legge.

By Redazione

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