In vigore il Ddl lavoro: tante le novità

E’ entrato in vigore il DDL Lavoro 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 Dicembre 2024. Il Disegno di Legge di iniziativa governativa reca “Disposizioni in materia di lavoro” e interviene sulla sicurezza, sul tema della formazione e degli ammortizzatori sociali, oltre che sulle regole sui contratti lavorativi. Nel particolare,

Il DDL Lavoro 2024 divenuto Legge prevede una serie di novità sul tema lavoro, introducendo cambiamenti sui contratti di lavoro, sulle politiche di formazione, gli ammortizzatori sociali e le tutele per i lavoratori

NUOVE REGOLE PER L’INTEGRAZIONE SALARIALE. Il testo della legge stabilisce che un lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto a ricevere il trattamento per le giornate in cui lavora per un altro datore di lavoro rispetto a quello che ha richiesto l’integrazione salariale. Il trattamento di integrazione salariale verrà sospeso, anziché ridotto proporzionalmente. Questo cambiamento evita che il lavoratore riceva sia il salario per il nuovo lavoro sia l’integrazione salariale, prevenendo così situazioni di possibile “doppia retribuzione”

NUOVE REGOLE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI.

  • visita medica pre-assuntiva deve essere svolta dal medico competente, non dall’ASL. Il medico deve considerare gli esami già effettuati dal lavoratore per evitare ripetizioni inutili;
  • la visita medica dopo una lunga malattia, è richiesta solo se necessaria, altrimenti il medico rilascia un giudizio di idoneità alla ripresa del lavoro;
  • è stato spostato al 31 Dicembre 2024 il termine per accordo su tossicodipendenza e alcol dipendenza;
  • l’ASL diventa l’ente competente per esaminare i ricorsi contro i giudizi del medico competente.

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO. La legge introduce nuove regole:

  • Esclusione dai limiti quantitativi: i lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore o con specifiche caratteristiche (come per attività stagionali, spettacoli, start-up, sostituzioni, o lavoratori sopra i 50 anni) sono esclusi dal calcolo del limite del 30% sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato presso l’utilizzatore al 1° Gennaio dell’anno di stipulazione dei contratti;
  • la durata del periodo di prova per i contratti a tempo determinato sarà di un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario, a partire dall’inizio del rapporto. Tuttavia, il periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni per contratti fino a 6 mesi, e non inferiore a 2 giorni né superiore a 30 giorni per contratti tra 6 e 12 mesi.

SMART WORKING. Secondo le nuove disposizioni, il datore di lavoro è tenuto a comunicare, in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i nominativi dei lavoratori e le date di inizio e fine delle prestazioni svolte in modalità agile. La comunicazione, divenuta obbligatoria, deve avvenire entro 5 giorni dall’inizio del periodo o entro i 5 giorni successivi a eventuali modifiche della durata o cessazione del lavoro agile.

LICENZIAMENTO PER ASSENZA INGIUSTIFICATA. Se un lavoratore è assente ingiustificato per un periodo superiore a quello previsto dal contratto collettivo, o per più di 5 giorni in assenza di tale previsione, il rapporto di lavoro si risolve automaticamente. La risoluzione è intesa come “per volontà del lavoratore”. In questi casi, non è necessaria la procedura delle dimissioni telematiche.

RATEIZZAZIONE DEBITI SUI CONTRIBUTI. A partire dal 1° Gennaio 2025, la possibilità di rateizzare fino a un massimo di 60 rate mensili i debiti per contributi, premi e accessori di legge dovuti all’INPS e all’INAIL e non affidati agli agenti della riscossione. Le regole funzionano secondo modalità e criteri stabiliti tramite Decreto ministeriale e atti interni dei consigli di amministrazione di INPS e INAIL.

RENDITA VITALIZIA. I lavoratori dipendenti privati e i collaboratori coordinati e continuativi, in caso di contributi pensionistici non versati e caduti in prescrizione a causa dell’inadempimento del datore di lavoro o del committente, possano richiedere all’INPS la costituzione di una rendita vitalizia, con onere a carico del lavoratore. Se i contributi previdenziali non vengono versati nei termini di legge e cadono in prescrizione, non possono più essere richiesti dal lavoratore o dall’INPS al datore di lavoro. Per evitare che il lavoratore perda tali contributi e veda ridotta la sua pensione futura, il DDL consente di chiedere all’INPS una rendita vitalizia come compensazione. Il lavoratore dovrà pagare una somma all’INPS per finanziare questa rendita, che servirà a coprire i periodi di contribuzione mancanti.

ESONERO CONTRIBUTO PROFESSIONISTE. E’ stato introdotto l’esonero dei contributi per malattia dei figli o gravidanza per le professioniste. La norma prevede la decontribuzione per le lavoratrici autonome o con partita IVA che entrano nell’ottavo mese di gravidanza o che subiscono un’interruzione della gravidanza oltre il terzo mese. Questo emendamento, inoltre, amplia le tutele alle donne in casi di ricovero d’urgenza, malattia grave o operazione del figlio o figlia minorenne. Per maggiori dettagli su come funziona la misura, vi consigliamo di leggere questa guida.

CONTRATTI MISTI. La norma riformula la disciplina dei “contratti misti”, cioè i casi in cui una persona svolge sia un’attività libero-professionale che un lavoro subordinato part-time. Non possono usufruire del regime forfettario coloro che svolgono l’attività prevalentemente per un datore di lavoro con cui hanno un rapporto di lavoro attuale o lo hanno avuto nei due anni precedenti, salvo nel caso in cui inizino una nuova attività dopo il periodo di pratica obbligatoria.

  • il “divieto” non si applica a chi è iscritto a un albo professionale e ha un contratto part-time (tra il 40% e il 50% del tempo pieno) con un datore di lavoro che ha più di 250 dipendenti;
  • l’applicabilità di queste norme anche ai lavoratori autonomi non iscritti a registri professionali, a condizione che rispettino gli accordi aziendali o territoriali così come previsto dall’articolo 8 del Decreto Legge n. 138 del 2011;
  • queste disposizioni sono valide solo se il contratto di lavoro autonomo è certificato e non vi è sovrapposizione di attività, modalità, orari o giorni di lavoro tra i contratti subordinato e autonomo.

SICUREZZA SUL LAVORO. Il DDL Lavoro stabilisce anche delle novità per la Commissione interpelli ed altre sugli elenchi dei medici: 4 membri della Commissione per gli interpelli devono avere un profilo professionale giuridico. Ricordiamo che la Commissione per gli interpelli, istituita con il Decreto Direttoriale del 28 Settembre 2011, ha il compito di rispondere a quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

SEMPLIFICAZIONI PER CANTIERI E LAVORI. Nel testo della legge sono previsti anche:

  • modifica alla regolamentazione per i lavori in locali chiusi sotterranei o semi sotterranei, eliminando la necessità di specifiche esigenze tecniche e introducendo una procedura amministrativa unica per autorizzare tali lavorazioni;
  • abrogazione esplicita di alcune norme relative agli obblighi delle tessere personali di riconoscimento nei cantieri edili. Questo Decreto richiede che i datori di lavoro forniscano tali tessere a tutti i dipendenti, indipendentemente dalla presenza di un cantiere edile, e che i lavoratori, compresi quelli autonomi, le espongano sul luogo di lavoro.

LAVORO AGRICOLO E SICUREZZA. Il DDL Lavoro 2024 prevede, nell’ambito della tutela e sicurezza sul lavoro, l’istituzione del “Sistema informativo per la lotta al caporalato nell’agricoltura” presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Questo sistema ha l’obiettivo di promuovere e coordinare strategie per migliorare la protezione dei lavoratori agricoli, garantendo il rispetto dei loro diritti.

By Redazione

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